<< Clicca per mostrare il sommario >> Navigazione: LR. 12 del 11 marzo 2005 > PARTE II - GESTIONE DEL TERRITORIO > TITOLO VI - PROCEDIMENTI SPECIALI E DISCIPLINE DI SETTORE > CAPO I - DISCIPLINA DEI PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO > Art. 89. (Interventi su aree destinate all’agricoltura) |
1. In deroga alle disposizioni del titolo terzo della parte seconda della presente legge, i programmi integrati di intervento nei cui ambiti risultino comprese aree destinate all’agricoltura e aree non destinate a trasformazione urbanistica ai sensi dell’articolo 10, comma 4, lettera c), ad esclusione delle aree intercluse in zone già urbanizzate e non funzionali all’agricoltura stessa e dismesse da tale attività ai sensi del comma 3-bis, sono volti unicamente al recupero dei manufatti edilizi esistenti, mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, nel rispetto delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e agricole del territorio.
(comma così modificato dalla legge reg. n. 4 del 2008)
2. Non sono comunque ammessi interventi comportanti la dismissione di edifici e, anche parzialmente, di aree effettivamente adibite all'attività agricola; a tal fine il proponente deve produrre certificato rilasciato dal competente organismo tecnico.
3. In coerenza con le previsioni del piano delle regole, se vigente, nelle aree destinate all’agricoltura e ritirate dalla produzione o abbandonate, i programmi integrati di intervento devono perseguire anche obiettivi di recupero ambientale.
3 bis. La dismissione o il ritiro dall’attività agricola per almeno un triennio delle aree e dei fabbricati compresi nei programmi integrati di intervento di cui al comma 3 è attestata dalla provincia competente sulla base delle comunicazioni d’interruzione dell’attività acquisite agli atti e può essere oggetto di autocertificazione corredata da copia delle comunicazioni stesse munite degli estremi di trasmissione alla provincia.
(comma introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2008)
4. Le norme del presente articolo non si applicano alle aree destinate all’attività agricola individuate ai sensi dell’articolo 15, commi 4 e 5.