<< Clicca per mostrare il sommario >> Navigazione: LR. 12 del 11 marzo 2005 > PARTE II - GESTIONE DEL TERRITORIO > TITOLO VI - PROCEDIMENTI SPECIALI E DISCIPLINE DI SETTORE > CAPO I - DISCIPLINA DEI PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO > Art. 91. (Attivazione dei programmi integrati di intervento) |
1. In attuazione dei contenuti del documento di piano di cui all’articolo 8, possono presentare al comune proposte di programmazione integrata soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati tra loro. I soggetti privati possono presentare proposte di programmi integrati di intervento se aventi la disponibilità di aree od immobili compresi nel relativo ambito di intervento, secondo quanto disposto dall’articolo 12, comma 4, e salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di formazione del comparto edificatorio, equivalendo, in tal caso, l'approvazione del programma integrato di intervento a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso contenute.
2. La documentazione minima da presentare a corredo della proposta è individuata dalla Giunta comunale con deliberazione, in assenza della quale si applica quanto previsto dalla Giunta regionale con la deliberazione 9 luglio 1999, n. VI/44161 (Adempimenti previsti dall’articolo 7, comma 3, della l.r. 12 aprile 1999, n. 9 “Disciplina dei programmi integrati di intervento” – Approvazione circolare esplicativa).