<< Clicca per mostrare il sommario >> Navigazione: LR. 12 del 11 marzo 2005 > PARTE II - GESTIONE DEL TERRITORIO > TITOLO VI - PROCEDIMENTI SPECIALI E DISCIPLINE DI SETTORE > CAPO II - ALTRI PROCEDIMENTI SPECIALI > Art. 96. (Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 10 “Piano territoriale d’area Malpensa. Norme speciali per l’aerostazione intercontinentale Malpensa 2000”) |
1. Alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 10 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 5 dell’articolo 2 è abrogato;
b) il comma 2 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«2. A seguito della definizione delle curve di isolivello del rumore, recepite con deliberazione di Giunta regionale ed entro sei mesi dalla pubblicazione di quest’ultima, i comuni adeguano i propri strumenti urbanistici con le procedure previste dall’articolo 3 della legge regionale n. 23 del 1997; in caso di inerzia del comune interessato nell’assunzione del provvedimento conclusivo dei procedimenti di adozione, ovvero di approvazione della variante, il dirigente della competente struttura regionale o provinciale, a far tempo dall’efficacia del rispettivo piano territoriale, interviene, anche d’ufficio, invitando il comune ad assumere il provvedimento conclusivo del procedimento, rispettivamente, di adozione o di approvazione della variante entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, che si intende quale avvio del procedimento sostitutivo ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Il Presidente della Giunta regionale o provinciale, o l’assessore competente, se delegato, scaduto inutilmente il termine di trenta giorni, nomina, nei successivi quindici giorni, un commissario ad acta, scelto tra i soggetti iscritti all’apposito albo regionale o provinciale. Entro il termine di sessanta giorni dalla nomina, il commissario ad acta assume, in via sostitutiva, gli atti e i provvedimenti necessari per la conclusione del procedimento di adozione, ovvero di approvazione, della variante; gli oneri derivanti dall’attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente.»