Art. 98-bis. (Localizzazione dei centri di telefonia in sede fissa)

<< Clicca per mostrare il sommario >>

Navigazione:  LR. 12 del 11 marzo 2005 > PARTE II - GESTIONE DEL TERRITORIO > TITOLO VI - PROCEDIMENTI SPECIALI E DISCIPLINE DI SETTORE > CAPO II - ALTRI PROCEDIMENTI SPECIALI >

Art. 98-bis. (Localizzazione dei centri di telefonia in sede fissa)

(articolo aggiunto dall'art. 7 della legge reg. n. 6 del 2006)

1. I comuni individuano gli ambiti territoriali nei quali è ammessa la localizzazione dei centri di telefonia in sede fissa e definiscono la disciplina urbanistica cui è in ogni caso subordinato il loro insediamento, con particolare riferimento alla disponibilità di aree per parcheggi, nonché alla compatibilità con le altre funzioni urbane e con la viabilità di accesso.

 

2. Le determinazioni di cui al comma 1 sono operate dai comuni negli atti del PGT, ovvero, fino all'adeguamento di cui all'articolo 26, commi 2 e 3, con variante allo strumento urbanistico vigente da assumersi ai sensi dell'articolo 25, comma 1, secondo le fattispecie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera i), della legge regionale n. 23/1997 che trova applicazione senza l'eccezione prevista dalla stessa lettera i).

 

3. Nelle more delle determinazioni di cui ai commi 1 e 2 non è consentita l'apertura di nuovi centri di telefonia in sede fissa né la rilocalizzazione di centri preesistenti.