Art. 6. (Salvaguardia delle infrastrutture per la mobilità. Sostituzione dell’articolo 102 bis della l.r. 12/2005)

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Art. 6. (Salvaguardia delle infrastrutture per la mobilità. Sostituzione dell’articolo 102 bis della l.r. 12/2005)

1. L’articolo 102 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) è sostituito dal seguente:

Comma 1.

Per ciascuna delle infrastrutture per la mobilità quali­ficate nel PTR come obiettivi prioritari di interesse regionale ai sensi dell’articolo 20, comma 4, è istituito un corridoio di salvaguardia urbanistica volto a preservarne le condizio­ni di realizzabilità tecnica ed economica, ovvero di fruibilità prestazionale e sicurezza della circolazione, rispetto a previ­sioni di trasformazione o utilizzo del suolo fisicamente o fun­zionalmente interferenti con le infrastrutture stesse. La misura di salvaguardia di cui al precedente periodo è apposta con l’approvazione del PTR o di relative varianti o aggiornamenti, di cui agli articoli 21 e 22, in riferimento al livello progettuale e al dimensionamento del corridoio indicati nel PTR.

 

Comma 2.

Nelle aree ricadenti nel corridoio di cui al comma 1 non è consentita l’approvazione di varianti urbanistiche volte a consentire nuove edificazioni. L’ammissibilità degli interven­ti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del d.p.r. 380/2001, o dell’attuazione delle previsioni di trasformazione non ancora convenzionate alla data di apposizione della misura di salvaguardia è subordinata al rilascio di attestazio­ne di compatibilità tecnica, da parte del concessionario o, in mancanza, dell’ente concedente o aggiudicatore dell’in­frastruttura, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza da parte del richiedente, decorsi i quali l’attesta­zione stessa si intende resa in senso favorevole.

 

Comma 3.

I comuni, le province e la Città metropolitana di Mi­lano territorialmente interessati adeguano i rispettivi stru­menti di pianificazione alle misure di salvaguardia di cui ai commi 1 e 2.».

 

2. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 102 bis della l.r. 12/2005, come modificata dal presente articolo, si ap­plicano a decorrere dalla prima variante al PTR o dal primo ag­giornamento del PTR successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell’approvazione della prima variante o del primo aggiornamento di cui al precedente pe­riodo, alle infrastrutture per la mobilità qualificate nel PTR come obiettivi prioritari di interesse regionale, ai sensi dell’articolo 20, comma 4, della l.r. 12/2005, continuano ad applicarsi le disposi­zioni dell’articolo 102 bis della stessa l.r. 12/2005 nel testo vigen­te alla data di entrata in vigore della presente legge.