<< Clicca per mostrare il sommario >> Navigazione: LR. 18 del 26 novembre 2019 > Art. 7. (Modifica dell’articolo 150 della l.r. 6/2010) |
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 150 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) è aggiunto il seguente:
«5 bis. In caso di insediamento di medie strutture di vendita nei centri abitati dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, mediante il recupero di edificato esistente, previo accertamento di idonee condizioni di accessibilità pubblica e pedonale, la dotazione di parcheggi pubblici o ad uso pubblico può essere definita da apposita convenzione con il comune, anche in deroga alle dotazioni minime di cui al Piano di governo del territorio (PGT) e con l’individuazione di parcheggi limitrofi sostitutivi per l’utenza.».