Art. 2. (Riqualificazione urbana incentivata)

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Art. 2. (Riqualificazione urbana incentivata)

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni straordinarie di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente legge, le scelte in ordine alla riqualificazione urbana incentivata sono operate dai comuni in sede di pianificazione territoriale, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, della l.r. 12/2005, nonché a mezzo dei programmi integrati di intervento di cui agli articoli da 87 a 94bis della stessa l.r. 12/2005.