Art. 5. (Monitoraggio e clausola valutativa)

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Art. 5. (Monitoraggio e clausola valutativa)

1. I comuni entro il 31 dicembre di ogni anno comunicano alla Direzione generale Territorio i dati relativi al numero di vani e locali seminterrati oggetto di recupero in applicazione della presente legge, le relative superfici e le corrispondenti destinazioni d'uso insediate.

I comuni, entro il 31 gennaio di ogni anno, comunicano alla direzione generale regionale competente i dati, riferiti all’anno precedente, relativi al numero di vani e locali seminterrati oggetto di recupero in applicazione della [presente legge] LR 39-2019, le relative superfici e le corrispondenti destinazioni d'uso insediate.

 

2. Il Consiglio regionale controlla periodicamente l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti per il recupero dei vani e locali seminterrati esistenti.

 

3. A partire dal 31 dicembre 2018 e (eliminato dalla LR 18-2019, art.8, comma 4, lett. c)con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un rapporto contenente:

 

a) il numero complessivo e la principale distribuzione geografica degli interventi di recupero dei vani e locali seminterrati;

 

b) l'indicazione delle principali caratteristiche edilizie e funzionali degli edifici interessati da questi interventi;

 

c) le principali esclusioni previste dai comuni ai sensi dell'articolo 4.

 

3 bis. La relazione di cui al comma 3 è trasmessa al Consiglio regionale quale parte integrante della relazione annuale prevista all’articolo 102 ter della l.r. 12/2005.

 

4. Il Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione del Consiglio regionale e la competente commissione consiliare possono segnalare all'assessore regionale competente specifiche esigenze informative.

 

5. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

 

NOTE:

1. Il comma è stato modificato dall'art. 12, comma 1, lett. a) della l.r. 10 agosto 2017, n. 22.

2. Il comma è stato modificato dall'art. 12 comma 1, lett. b) della l.r. 10 agosto 2017, n. 22.

3. Il comma è stato modificato dall'art. 11, comma 4, lett. a) della l.r. 10 agosto 2010, n. 22.

4. Il comma è stato sostituito dall'art. 12, comma 1, lett. c) della l.r. 10 agosto 2017, n. 22.

5. Il comma è stato aggiunto dall'art. 12, comma 1, lett. d) della l.r. 10 agosto 2017 , n. 22.

6. Il comma è stato modificato dall'art. 12, comma 1, lett. e), numero 1) e dall'art. 12, comma 1, lettera e), numero 2) della l.r. 10 agosto 2017, n. 22.