<< Clicca per mostrare il sommario >> Navigazione: LR. 7 del 10 marzo 2017 > Art. 5. (Monitoraggio e clausola valutativa) |
1. I comuni entro il 31 dicembre di ogni anno comunicano alla Direzione generale Territorio i dati relativi al numero di vani e locali seminterrati oggetto di recupero in applicazione della presente legge, le relative superfici e le corrispondenti destinazioni d'uso insediate.
2. Il Consiglio regionale controlla periodicamente l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti per il recupero dei vani e locali seminterrati esistenti.
3. A partire dal 31 dicembre 2018 e (eliminato dalla LR 18-2019, art.8, comma 4, lett. c)con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un rapporto contenente:
a) il numero complessivo e la principale distribuzione geografica degli interventi di recupero dei vani e locali seminterrati;
b) l'indicazione delle principali caratteristiche edilizie e funzionali degli edifici interessati da questi interventi;
c) le principali esclusioni previste dai comuni ai sensi dell'articolo 4.
3 bis. La relazione di cui al comma 3 è trasmessa al Consiglio regionale quale parte integrante della relazione annuale prevista all’articolo 102 ter della l.r. 12/2005.
4. Il Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione del Consiglio regionale e la competente commissione consiliare possono segnalare all'assessore regionale competente specifiche esigenze informative.
5. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.
NOTE:
1. Il comma è stato modificato dall'art. 12, comma 1, lett. a) della l.r. 10 agosto 2017, n. 22.
2. Il comma è stato modificato dall'art. 12 comma 1, lett. b) della l.r. 10 agosto 2017, n. 22.
3. Il comma è stato modificato dall'art. 11, comma 4, lett. a) della l.r. 10 agosto 2010, n. 22.
4. Il comma è stato sostituito dall'art. 12, comma 1, lett. c) della l.r. 10 agosto 2017, n. 22.
5. Il comma è stato aggiunto dall'art. 12, comma 1, lett. d) della l.r. 10 agosto 2017 , n. 22.
6. Il comma è stato modificato dall'art. 12, comma 1, lett. e), numero 1) e dall'art. 12, comma 1, lettera e), numero 2) della l.r. 10 agosto 2017, n. 22.