<< Clicca per mostrare il sommario >> Navigazione: LR. 18 del 26 novembre 2019 > Art. 8. (Recupero dei piani terra esistenti. Modifiche alla l.r. 7/2017) |
1. Ai fini del recupero dei piani terra esistenti, si applica la disciplina di cui alla legge regionale 10 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti), a esclusione del comma 5 dell’articolo 1 e dei commi 3 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies dell’articolo 3, e intendendo aggiornato alla presente legge il riferimento «alla data di entrata in vigore della presente legge» di cui all’articolo 1, comma 3, della stessa l.r. 7/2017. Per piano terra si intende il primo piano dell’edificio il cui pavimento si trova completamente a una quota uguale o superiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza allo stesso.
2. Ai soli fini dell’attuazione del comma 1, il termine per l’individuazione degli ambiti di esclusione, nonché per la diretta applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, della l.r. 7/2017, è da intendersi definito, per il recupero dei piani terra esistenti, nella data del 30 giugno 2020 e la relativa deliberazione comunale può essere motivata anche in relazione alle criticità derivanti dalla potenziale riduzione di parcheggi.
3. Negli ambiti di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e ter), della l.r. 12/2005, l’insediamento di nuovi esercizi di vicinato, posti al piano terra di edifici esistenti con affaccio sullo spazio pubblico, è escluso dal pagamento del contributo di costruzione e non comporta variazione del fabbisogno di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale.
4. Alla l.r. 7/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera c) del comma 5 dell’articolo 2, le parole «commi 1, 2, 3, lettere b) e c), e 4 bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 3, lettere b) e c),»;
b) il comma 1 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«1. I comuni, entro il 31 gennaio di ogni anno, comunicano alla Direzione generale regionale competente i dati, riferiti all’anno precedente, relativi al numero di vani e locali seminterrati oggetto di recupero in applicazione della presente legge, le relative superfici e le corrispondenti destinazioni d’uso insediate.»;
c) al comma 3 dell’articolo 5, le parole «A partire dal 31 dicembre 2018 e con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un rapporto contenente:» sono sostituite dalle seguenti: «Con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione contenente:»;
d) dopo il comma 3 dell’articolo 5 è inserito il seguente:
«3 bis. La relazione di cui al comma 3 è trasmessa al Consiglio regionale quale parte integrante della relazione annuale prevista all’articolo 102 ter della l.r. 12/2005.».