Art. 8. (Recupero dei piani terra esistenti. Modifiche alla l.r. 7/2017)

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Art. 8. (Recupero dei piani terra esistenti. Modifiche alla l.r. 7/2017)

1. Ai fini del recupero dei piani terra esistenti, si applica la disciplina di cui alla legge regionale 10 marzo 2017, n. 7 (Re­cupero dei vani e locali seminterrati esistenti), a esclusione del comma 5 dell’articolo 1 e dei commi 3 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies dell’articolo 3, e intendendo aggiornato alla presente legge il riferimento «alla data di entrata in vigore della presente legge» di cui all’articolo 1, comma 3, della stessa l.r. 7/2017. Per piano terra si intende il primo piano dell’edificio il cui pavimento si trova completamente a una quota uguale o superiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza allo stesso.

 

2. Ai soli fini dell’attuazione del comma 1, il termine per l’indi­viduazione degli ambiti di esclusione, nonché per la diretta ap­plicazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, della l.r. 7/2017, è da intendersi definito, per il recupero dei piani terra esistenti, nella data del 30 giugno 2020 e la relativa deliberazio­ne comunale può essere motivata anche in relazione alle critici­tà derivanti dalla potenziale riduzione di parcheggi.

 

3. Negli ambiti di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e ter), della l.r. 12/2005, l’insediamento di nuovi esercizi di vicinato, po­sti al piano terra di edifici esistenti con affaccio sullo spazio pub­blico, è escluso dal pagamento del contributo di costruzione e non comporta variazione del fabbisogno di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale.

 

4. Alla l.r. 7/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) alla lettera c) del comma 5 dell’articolo 2, le parole «com­mi 1, 2, 3, lettere b) e c), e 4 bis» sono sostituite dalle se­guenti: «commi 1, 2 e 3, lettere b) e c),»;

 

b) il comma 1 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:

 

«1. I comuni, entro il 31 gennaio di ogni anno, comuni­cano alla Direzione generale regionale competente i dati, riferiti all’anno precedente, relativi al numero di vani e lo­cali seminterrati oggetto di recupero in applicazione della presente legge, le relative superfici e le corrispondenti de­stinazioni d’uso insediate.»;

 

c) al comma 3 dell’articolo 5, le parole «A partire dal 31 di­cembre 2018 e con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un rapporto contenente:» sono sostituite dalle seguenti: «Con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una rela­zione contenente:»;

 

d) dopo il comma 3 dell’articolo 5 è inserito il seguente:

«3 bis. La relazione di cui al comma 3 è trasmessa al Consiglio regionale quale parte integrante della relazione annuale prevista all’articolo 102 ter della l.r. 12/2005.».