Art. 101. (Programmi pluriennali di attuazione)

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Art. 101. (Programmi pluriennali di attuazione)

1. A far tempo dall’entrata in vigore della presente legge, per tutti i comuni della Regione viene meno l’obbligo alla formazione del programma pluriennale di attuazione.

 

2. I programmi pluriennali di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la loro efficacia sino alla scadenza prevista dagli stessi, fatta salva la facoltà, per i comuni interessati, di deliberarne la revoca.