<< Clicca per mostrare il sommario >> Navigazione: LR. 12 del 11 marzo 2005 > PARTE II - GESTIONE DEL TERRITORIO > TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI > Art. 101. (Programmi pluriennali di attuazione) |
1. A far tempo dall’entrata in vigore della presente legge, per tutti i comuni della Regione viene meno l’obbligo alla formazione del programma pluriennale di attuazione.
2. I programmi pluriennali di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la loro efficacia sino alla scadenza prevista dagli stessi, fatta salva la facoltà, per i comuni interessati, di deliberarne la revoca.