Art. 102. (Piano territoriale paesistico regionale)

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Art. 102. (Piano territoriale paesistico regionale)

1. Il piano territoriale paesistico regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/197 del 6 marzo 2001, conserva validità ed efficacia sino all’approvazione del PTR con valenza paesaggistica previsto dall’articolo 19.