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Art. 102 ter (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel realizzare le politiche regionali per il governo del territorio.
A questo scopo la Giunta regionale, anche avvalendosi della relazione dell’Osservatorio permanente della programmazione territoriale di cui all’art. 5, trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale che descrive e documenta: