Art. 102-ter (Clausola valutativa)

<< Clicca per mostrare il sommario >>

Navigazione:  LR. 12 del 11 marzo 2005 > PARTE II - GESTIONE DEL TERRITORIO > TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI >

Art. 102-ter (Clausola valutativa)

Art. 102 ter (Clausola valutativa)
 
1. Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della presen­te legge e i risultati progressivamente ottenuti nel realizzare le politiche regionali per il governo del territorio.
A questo scopo la Giunta regionale, anche avvalendosi della rela­zione dell’Osservatorio permanente della programmazio­ne territoriale di cui all’art. 5, trasmette al Consiglio regiona­le una relazione annuale che descrive e documenta:

 
a) lo stato di definizione e aggiornamento dei principali strumenti di pianificazione territoriale, a livello regiona­le, d’area, provinciale e comunale, nell’ambito della verifica di coerenza tra obiettivi e previsioni all’interno dei diversi strumenti e tra livelli di pianificazione;

 
b) lo stato di avanzamento dei processi più rilevanti di trasformazione territoriale con particolare riferimento all’uso e al consumo di suolo;

 
c) l’attuazione e gli esiti delle strategie per la rigenerazio­ne urbana, per censire e aumentare il recupero delle aree dismesse e per incentivare il riuso delle superfici già urbanizzate in luogo della nuova espansione;

 
d) l’attuazione e i risultati delle politiche promosse se­condo specifici temi e quesiti che il Comitato pariteti­co di controllo e valutazione del Consiglio regionale e la competente commissione consiliare possono segnalare all’assessore competente per materia.