Art. 10. (Rendicontazione al Consiglio regionale.Modifiche alla l.r. 12/2005)

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Art. 10. (Rendicontazione al Consiglio regionale.Modifiche alla l.r. 12/2005)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il go­verno del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il comma 1 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale costituisce, presso la competente Direzione generale, l’Osservatorio permanente della pro­grammazione territoriale. L’Osservatorio, anche con l’utiliz­zo degli elementi conoscitivi forniti dal SIT di cui all’articolo 3, provvede al monitoraggio delle dinamiche territoriali e alla valutazione degli esiti derivanti dall’attuazione degli strumenti di pianificazione. L’Osservatorio redige una rela­zione annuale sull’attività svolta, i cui contenuti compren­dono quanto stabilito al comma 1 dell’articolo 102 ter e la trasmette alla Giunta regionale.»;

 

b) dopo l’articolo 102 bis è aggiunto il seguente:

«Art. 102 ter (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della presen­te legge e i risultati progressivamente ottenuti nel realizzare le politiche regionali per il governo del territorio.

A questo scopo la Giunta regionale, anche avvalendosi della rela­zione dell’Osservatorio permanente della programmazio­ne territoriale di cui all’art. 5, trasmette al Consiglio regiona­le una relazione annuale che descrive e documenta:

a) lo stato di definizione e aggiornamento dei principali strumenti di pianificazione territoriale, a livello regiona­le, d’area, provinciale e comunale, nell’ambito della verifica di coerenza tra obiettivi e previsioni all’interno dei diversi strumenti e tra livelli di pianificazione;

 

b) lo stato di avanzamento dei processi più rilevanti di trasformazione territoriale con particolare riferimento all’uso e al consumo di suolo;

 

c) l’attuazione e gli esiti delle strategie per la rigenerazio­ne urbana, per censire e aumentare il recupero delle aree dismesse e per incentivare il riuso delle superfici già urbanizzate in luogo della nuova espansione;

 

d) l’attuazione e i risultati delle politiche promosse se­condo specifici temi e quesiti che il Comitato pariteti­co di controllo e valutazione del Consiglio regionale e la competente commissione consiliare possono segnalare all’assessore competente per materia.

 

2. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attuazione della presente legge sono tenuti a fornire alla Regione Lombardia le informazioni necessarie al monitoraggio e alla valutazione degli interventi di cui al presente articolo.

 

3. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto all’articolo 111 bis del Regolamento gene­rale e la rende pubblica unitamente agli eventuali docu­menti del Consiglio che ne concludono l’esame.».