Art. 2. (Correlazione tra gli strumenti di pianificazione territoriale)

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Art. 2. (Correlazione tra gli strumenti di pianificazione territoriale)

1. Il governo del territorio si attua mediante una pluralità di piani, fra loro coordinati e differenziati, fra loro coordinati, coerenti e differenziati i quali, nel loro insieme, costituiscono la pianificazione del territorio stesso.

 

1 bis: Il Piano territoriale regionale (PTR) costituisce il piano di riferimento ai fini della coerenza delle politiche regionali e dei piani e programmi di settore con ricadute territoriali, nonché degli strumenti della pianificazione urbanistica e territoriale ai vari livelli.

 

2. I piani si caratterizzano ed articolano sia in ragione del diverso ambito territoriale cui si riferiscono sia in virtù del contenuto e della funzione svolta dagli stessi.

 

3. I piani si uniformano al criterio della sostenibilità, intesa come la garanzia di uguale possibilità di crescita del benessere dei cittadini e di salvaguardia dei diritti delle future generazioni.

 

4. I piani territoriali regionale e provinciali hanno efficacia di orientamento, indirizzo e coordinamento, fatte salve le previsioni che, ai sensi della presente legge, abbiano efficacia prevalente e vincolante.
(comma così modificato dalla legge reg. n. 4 del 2008)

 

5. Il governo del territorio si caratterizza per:

 

a) la pubblicità e la trasparenza delle attività che conducono alla formazione degli strumenti;
b) la partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni;
c) la possibile integrazione dei contenuti della pianificazione da parte dei privati;

c-bis) la riduzione del consumo di suolo. (lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, legge reg. n. 31 del 2014)

c bis) la riduzione del consumo di suolo, la rigenerazione territoriale e urbana;

c ter) la sostenibilità ambientale e, in particolare, il risparmio di risorse territoriali, ambientali ed energetiche e il riuso di materia in un’ottica di economia circolare