Art. 3. (Interventi di rigenerazione urbana e territoriale. Modifiche e integrazioni alla l.r. 12/2005)

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Art. 3. (Interventi di rigenerazione urbana e territoriale. Modifiche e integrazioni alla l.r. 12/2005)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il go­verno del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il comma 3 bis dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«3 bis. La Regione promuove, negli strumenti di governo del territorio, gli obiettivi della riduzione del consumo di suo­lo e della rigenerazione urbana e territoriale per realizzare, in collaborazione con la Città metropolitana di Milano, le province, gli enti gestori dei parchi regionali e naturali, di cui alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano re­gionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti na­turali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), e i comuni, anche attraverso le relative forme associative, un modello di sviluppo territoriale sostenibile, da attuarsi anche mediante gli strumenti di partenariato pubblico-privato e di programmazione negoziata previsti dalla normativa regionale.»;

 

b) al comma 1 dell’articolo 2 le parole «fra loro coordinati e differenziati» sono sostituite dalle seguenti: «fra loro coordi­nati, coerenti e differenziati»;

 

c) dopo il comma 1 dell’articolo 2 è inserito il seguente:

«1 bis. Il Piano territoriale regionale (PTR) costituisce il piano di riferimento ai fini della coerenza delle politiche regionali e dei piani e programmi di settore con ricadute territoriali, nonché degli strumenti della pianificazione ur­banistica e territoriale ai vari livelli.»;

 

d) la lettera c bis del comma 5 dell’articolo 2 è sostituita dal­la seguente:

«c bis la riduzione del consumo di suolo, la rigenerazione territoriale e urbana;»;

 

e) dopo la lettera c bis del comma 5 dell’articolo 2 è aggiun­ta la seguente:

«c ter la sostenibilità ambientale e, in particolare, il rispar­mio di risorse territoriali, ambientali ed energetiche e il riuso di materia in un’ottica di economia circolare.»;

 

f) dopo il comma 1 dell’articolo 3 è inserito il seguente:

«1 bis. In attuazione dell’articolo 1 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo de­gradato), la Regione, in coordinamento con i comuni, le province e la Città metropolitana di Milano, cura, all’inter­no del Sistema Informativo Territoriale (SIT), la ricognizione degli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione, al fine di condividerne la conoscenza tra il sistema della pubblica amministrazione, degli operatori economici, delle professioni e dei cittadini, nonché di monitorare e aggior­nare la definizione dei criteri di cui all’articolo 2, comma 1 bis della stessa l.r. 31/2014.»;

 

g) al comma 3 bis dell’articolo 7 le parole «Si definiscono piani associati gli atti di pianificazione sviluppati tra più comuni a tale scopo associati, mediante unione o convenzione; ta­li piani sostituiscono gli atti dei PGT dei comuni partecipan­ti;» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione promuove la pianificazione coordinata volta alla condivisione delle poli­tiche territoriali, ambientali, paesaggistiche e infrastrutturali tra più comuni. Si definiscono piani associati gli atti di pia­nificazione sviluppati tra più comuni secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 14. In applicazione di quanto disposto dal PTR, il piano associato rappresenta lo strumen­to efficace per conseguire un uso razionale del suolo, la realizzazione di efficienti sistemi insediativi e di razionali si­stemi di servizi, elevati livelli di tutela e valorizzazione delle aree agricole, naturali e di valore paesaggistico, nonché per prevedere le forme di perequazione territoriale di cui all’articolo 11, comma 2 ter;»;

 

h) la lettera e bis del comma 2 dell’articolo 8 è soppressa;

 

i) la lettera e quinquies del comma 2 dell’articolo 8 è sosti­tuita dalla seguente:

«e quinquies individua, anche con rappresentazioni gra­fiche in scala adeguata, gli ambiti nei quali avviare pro­cessi di rigenerazione urbana e territoriale, prevedendo specifiche modalità di intervento e adeguate misure di incentivazione anche allo scopo di garantire lo sviluppo sociale ed economico sostenibile, la reintegrazione funzio­nale entro il sistema urbano e l’incremento delle prestazio­ni ambientali, ecologiche, paesaggistiche, energetiche, sismiche nonché l’implementazione dell’efficienza e della sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente;»;

 

j) dopo la lettera e quinquies del comma 2 dell’articolo 8, è inserita la seguente:

«e sexies individua le aree da destinare ad attività pro­duttive e logistiche da localizzare prioritariamente nelle aree di cui alla lettera e quinquies;»;

 

k) dopo l’articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8 bis (Promozione degli interventi di rigenerazione urbana e territoriale)

1. Fino all’adeguamento del PGT di cui all’articolo 5, com­ma 3, della l.r. 31/2014, l’individuazione, anche tramite azioni partecipative di consultazione preventiva delle comunità e degli eventuali operatori privati interessati dalla realizzazio­ne degli interventi, degli ambiti di cui all’articolo 8, comma 2, lettera e quinquies, è effettuata, entro sei mesi dall’appro­vazione della legge regionale recante «Misure di semplifica­zione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territo­riale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi re­gionali», con deliberazione del consiglio comunale, che ac­quista efficacia ai sensi dell’articolo 13, comma 11, lettera a).

Per gli ambiti individuati, la deliberazione, nel rispetto del­la disciplina urbanistica prevista dal PGT per gli stessi:

a) individua azioni volte alla semplificazione e accele­razione dei procedimenti amministrativi di compe­tenza, alla riduzione dei costi, al supporto tecnico amministrativo;

 

b) incentiva gli interventi di rigenerazione urbana di elevata qualità ambientale, prevedendo, tra l’altro, la valorizzazione e lo sviluppo di infrastrutture verdi multifunzionali, con particolare riferimento alla rete verde e alla rete ecologica, in connessione con il si­stema urbano e ambientale esistente;

 

c) prevede gli usi temporanei, ai sensi dell’articolo 51 bis, consentiti prima e durante il processo di rigene­razione degli ambiti individuati;

 

d) prevede lo sviluppo della redazione di studi di fattibi­lità urbanistica ed economico-finanziaria.

 

2. La Regione, in collaborazione con le province e la Cit­tà metropolitana di Milano, seleziona ogni anno, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale da approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, le dodici migliori pratiche di pianificazione urbanistica di adeguamento del PGT ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della l.r. 31/2014. La selezione, con validità per l’anno di riferimento, costituisce criterio di premialità per l’e­rogazione delle risorse di cui all’articolo 12, comma 1, della legge regionale recante «Misure di semplificazione e incen­tivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Leg­ge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali».

 

3. Agli interventi connessi con le politiche di rigenerazione urbana previste nei PGT, è riconosciuta una premialità nella concessione dei finanziamenti regionali di settore, anche a valere sui fondi della programmazione comunitaria, sempre che gli interventi abbiano le caratteristiche per poter essere finanziati su tali fondi, in particolare se riferiti al patrimonio pubblico e agli interventi di bonifica delle aree contaminate, qualora gli interventi di decontaminazione vengano effettua­ti dal soggetto non responsabile della contaminazione.

 

4. I comuni, fino all’individuazione degli ambiti di cui all’articolo 8, comma 2, lettera e quinquies, sono esclusi dall’accesso alle premialità previste al comma 3, nonché dai benefici economici di cui all’articolo 12, comma 1, della legge regionale recante «Misure di semplificazione e incen­tivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Leg­ge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali.»;

 

l) la lettera e bis del comma 1 dell’articolo 10 è sostituita dalle seguenti:

«e bis individua e quantifica, a mezzo di specifico elabo­rato denominato Carta del consumo di suolo, redatta in base ai criteri, indirizzi e linee tecniche di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b bis, numero 5), la superficie agri­cola, ivi compreso il grado di utilizzo agricolo dei suoli e le loro peculiarità pedologiche, naturalistiche e pae­saggistiche, le aree dismesse, contaminate, soggette a interventi di bonifica ambientale e bonificate, degrada­te, inutilizzate e sottoutilizzate, i lotti liberi, le superfici og­getto di progetti di recupero o di rigenerazione urbana; tale elaborato costituisce parte integrante di ogni va­riante del PGT che prevede consumo di suolo o anche un nuovo documento di piano. L’approvazione della Carta del consumo di suolo costituisce presupposto necessario e vincolante per la realizzazione di interventi edificatori, sia pubblici sia privati, sia residenziali, sia di servizi sia di attività produttive, comportanti, anche solo parzialmente, consumo di suolo;

 

e ter individua, all’interno del perimetro dei distretti del commercio di cui all’articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), gli ambiti nei quali il co­mune definisce premialità finalizzate all’insediamento di attività commerciali di vicinato e artigianali di servizio, al fine di promuovere progetti di rigenerazione del tessuto urbano e commerciale mediante il riuso di aree o edifi­ci dismessi o anche degradati in ambito urbano.»;

 

m) il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 10 bis è sostituito dal seguente: «Non si applicano i commi 1, 2, ad esclusione delle lettere e quinquies ed e sexies, e 4 dell’articolo 8, i commi da 1 a 7 e 14 dell’articolo 9, i com­mi 1, ad esclusione delle lettere e bis) ed e ter), 2, 3, 4 e 6 dell’articolo 10 e i commi 2 e 3 dell’articolo 12.»;

 

n) dopo il comma 9 dell’articolo 10 bis è aggiunto il seguente:

«9 bis. Fatta salva la facoltà di adeguamento del PGT ai contenuti del PTR integrato, prevista all’articolo 5, comma 4, quinto periodo, della l.r. 31/2014, i comuni di cui al pre­sente articolo adeguano i PGT entro ventiquattro mesi suc­cessivi all’adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana all’integrazione del PTR approvata ai sensi dello stesso articolo 5 della l.r. 31/2014.»;

 

o) dopo il comma 2 bis dell’articolo 11, è inserito il seguente:

«2 ter. I comuni, anche in accordo con altri enti territoriali, possono prevedere, in relazione alle specifiche competenze e nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla norma­tiva vigente, forme di perequazione territoriale intercomuna­le, anche attraverso la costituzione di un fondo finanziato con risorse proprie o con quote degli oneri di urbanizzazione e altre risorse conseguenti alla realizzazione degli interventi concordati. A tal fine definiscono, d’intesa tra loro, le attivi­tà, le modalità di finanziamento e ogni altro adempimento che ciascun ente partecipante si impegna a realizzare, con l’indicazione dei relativi tempi e delle modalità di coordina­mento. Il Piano territoriale metropolitano (PTM) determina i casi nei quali la gestione unitaria del fondo è affidata alla Città metropolitana di Milano al fine di sviluppare progetti e attuare interventi di rilevanza sovracomunale.»;

 

p) i commi 4 e 5 dell’articolo 11 sono sostituiti dai seguenti:

Comma 4.

I diritti edificatori attribuiti a titolo di perequazione e di compensazione, nonché, per i comuni sopra i 5.000 abitanti, quelli attribuiti ai sensi del comma 5, sono commerciabili e vengono collocati privilegiando gli ambiti di rigenerazione urbana. I comuni istituiscono il registro delle cessioni dei dirit­ti edificatori, aggiornato e reso pubblico secondo modalità stabilite dagli stessi comuni. La Città metropolitana di Milano e le province possono istituire i rispettivi registri delle cessioni dei diritti edificatori per l’applicazione della perequazione con caratteri ed effetti sovracomunali di cui al comma 2 bis e provvedono al loro aggiornamento e pubblicità, nonché alla definizione di criteri omogenei per l’aggiornamento e la pubblicità dei registri comunali. I comuni, le province e la Città metropolitana di Milano individuano nei propri stru­menti di pianificazione le aree destinate alla creazione di parchi anche sovracomunali. Al fine di favorirne la realizza­zione, i comuni possono attribuire a tali aree un incremento massimo del 20 per cento degli indici di edificabilità, da pe­requare entro tre anni dall’individuazione delle aree nel PGT, prioritariamente negli ambiti di rigenerazione urbana. Tali di­ritti edificatori acquisiscono efficacia, previo inserimento nel registro comunale istituito ai sensi dell’articolo 11, comma 4, ad avvenuta cessione delle aree.

 

Comma 5.

Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente l’indi­ce di edificabilità massimo previsto dal PGT è incrementato fino al 20 per cento, sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale che attribuisce ai comuni la facoltà di modula­re tale incremento, in coerenza con i criteri previsti ai sensi dell’articolo 43, comma 2 quinquies, ove perseguano una o più delle finalità di seguito elencate:

 

a) realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, ai sensi della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disci­plina regionale dei servizi abitativi);

 

b) aumento della sicurezza delle costruzioni relativa­mente al rischio sismico e riduzione della vulnerabili­tà rispetto alle esondazioni;

 

c) demolizione o delocalizzazione di edifici in aree a ri­schio idraulico e idrogeologico, anche comportanti la riqualificazione degli ambiti fluviali;

 

d) rispetto del principio di invarianza idraulica e idrolo­gica, gestione sostenibile delle acque meteoriche, risparmio idrico, conseguimento del drenaggio ur­bano sostenibile;

 

e) riqualificazione ambientale e paesaggistica, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito per la realizzazione di un ecosistema urba­no sostenibile, anche in attuazione della Rete Verde e della Rete Ecologica;

 

f) tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico ai sensi del d.lgs. 42/2004 ovvero degli im­mobili espressamente dichiarati come di valenza storico documentale dal PGT comunale;

 

g) demolizione di opere edilizie incongrue, identifica­te nel PGT ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della l.r. 31/2014;

 

h) realizzazione di interventi destinati alla mobilità col­lettiva, all’interscambio modale, alla ciclabilità e alle relative opere di accessibilità, nonché di riqualifica­zione della rete infrastrutturale per la mobilità;

 

i) conferimento di rifiuti, derivanti da demolizione selet­tiva, a impianti di recupero e utilizzo di materiali deri­vanti da operazioni di recupero di rifiuti;

 

j) bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, fatta sal­va la possibilità di avvalersi, in alternativa e ove ne ricorrano le condizioni, degli incentivi di cui all’artico­lo 21, comma 5, e all’articolo 21 bis, comma 2, della l.r. 26/2003, nel caso in cui gli interventi di deconta­minazione vengano effettuati dal soggetto non re­sponsabile della contaminazione;

 

k) interventi di chiusura di vani aperti finalizzati alla ridu­zione del fabbisogno energetico dell’edificio;

 

l) applicazione di sistemi integrati di sicurezza e di pro­cessi di gestione dei rischi dei cantieri, basati sulla tracciabilità e sulle attività di controllo, con particolare attenzione al movimento terra e alla tracciabilità dei ri­fiuti, che si basino su tecnologie avanzate, utilizzando strumenti come la geolocalizzazione, la videosorve­glianza e la protezione perimetrale, al fine di prevenire il rischio di reato nel corso di tutte le fasi dei cantieri rela­tivi agli interventi finalizzati alla rigenerazione urbana;

 

m) eliminazione delle barriere architettoniche.

 

Comma 5 bis.

Eventuali incentivi volumetrici definiti dal PGT per gli interventi di cui al comma 5 non sono cumulabili con quelli previsti allo stesso comma 5.

 

Comma 5 ter.

Gli interventi di cui al comma 5 sono realizzati an­che in deroga all’altezza massima prevista nei PGT, nel limi­te del 20 per cento, nonché alle norme quantitative, morfo­logiche, sulle tipologie di intervento, sulle distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati e ai regolamenti edilizi, fatte salve le norme statali e quelle sui requisiti igienico-sanitari. I comuni possono escludere aree o singoli immobili dall’applicazione di tutte o alcune delle disposizioni del presente comma, con motivata delibera­zione del consiglio comunale in relazione a specifiche esi­genze di tutela paesaggistica.  

 

Comma 5 quater.

I comuni con deliberazione del consiglio comu­nale possono escludere aree o singoli immobili dall’appli­cazione del comma 5, nei casi non coerenti con le finalità di rigenerazione urbana.

 

Comma 5 quinquies.

Sono comunque esclusi dai benefici di cui al comma 5 gli interventi riguardanti le grandi strutture di vendita.

 

Comma 5 sexies.

I volumi necessari per consentire la realizzazione degli interventi edilizi e l’installazione degli impianti finaliz­zati all’efficientamento energetico, al benessere abitativo, o anche all’aumento della sicurezza delle costruzioni relati­vamente al rischio sismico sul patrimonio edilizio esistente, non sono computati ai fini del calcolo delle altezze minime dei locali previste dai regolamenti comunali, ferme restan­do le vigenti previsioni igienico-sanitarie poste a tutela del­la salubrità e sicurezza degli ambienti; in alternativa, per le medesime finalità, è consentita la deroga all’altezza massi­ma prevista nei PGT, nel limite del 10 per cento.

 

Comma 5 septies.

Qualora gli interventi di cui ai commi 5, 5 ter e 5 sexies siano in contrasto con disposizioni contenute in piani territoriali di enti sovracomunali, l’efficacia del titolo abilitati­vo è subordinata all’assunzione di una deliberazione dero­gatoria del piano territoriale da parte dell’organo dell’ente sovracomunale competente alla sua approvazione.»;

 

q) l’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 12 è sostituito dal seguente: «In tal caso, il sindaco provvede, entro dieci giorni dall’approvazione del piano attuativo, ad attivare la proce­dura di cui all’articolo 27, comma 5, della legge 166/2002.»;

 

r) al comma 1 bis dell’articolo 14 le parole «di nuova costru­zione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e), dello stes­so d.p.r.» sono sostituite dalle seguenti: «su lotti liberi»;

 

s) il comma 11 dell’articolo 17 è sostituito dal seguente:

«11. Il PTCP o il PTM disciplina modalità semplificate per l’approvazione di modifiche concernenti la correzione di errori materiali e l’aggiornamento cartografico, nonché lo sviluppo e la conseguente definizione localizzativa di inter­venti da esso previsti e gli aspetti di ambito locale che non incidano sulle strategie generali del piano; le modifiche per consentire l’attuazione di interventi di rigenerazione urbana e recupero del patrimonio edilizio esistente, localizzati all’inter­no del tessuto urbano consolidato (TUC) o anche all’interno degli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione di cui all’articolo 8, comma 2, lettera e quinquies), rientrano sempre in tali modalità semplificate, purché non incidano sulle stra­tegie generali del piano. Per le modifiche di cui al presente comma non sono richiesti né il parere della conferenza di cui all’articolo 16 né la valutazione da parte della Regione.»;

 

t) dopo l’articolo 23 è inserito il seguente:

«Art. 23 bis (Cooperazione per lo sviluppo degli ambiti di rigenerazione urbana)

1. La Regione, gli enti di cui all’allegato A1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislati­ve per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sul­la contabilità della Regione) – Collegato 2007) e i comuni possono concludere appositi accordi, ai sensi dell’artico­lo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), per lo sviluppo degli ambiti di rigenerazione urbana, in relazione alle aree di cui sono titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali, con società partecipate dalla Regione operanti nel settore e con spe­cifica esperienza nell’ambito di progetti di rigenerazione urbana, con possibilità, per le stesse società, di operare anche mediante gli strumenti di partenariato pubblico-privato, ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di affidamenti. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri per la scelta, da parte degli enti di cui al precedente periodo, delle aree e tipologie di intervento funzionali allo sviluppo degli ambiti di rigenerazione urbana ai fini dell’eventuale conclusione di accordi con società partecipate dalla Regione ai sensi del presente comma, nel rispetto della normativa di riferi­mento in materia di affidamenti, in caso di finanziamenti re­gionali a favore delle stesse società, finalizzati a incentivare lo sviluppo dei progetti di rigenerazione urbana oggetto di accordo ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016. E’ fatta salva l’applicazione di quanto previsto, in tema di aiuti di Stato, all’articolo 12, comma 4, della leg­ge regionale recante «Misure di semplificazione e incenti­vazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Leg­ge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali».»;

 

u) l’articolo 87 è sostituito dal seguente:

«Art. 87 (Programmi integrati di intervento)

1. I comuni, nell’ambito delle previsioni del documento di piano di cui all’articolo 8 e nel rispetto di quanto dispo­sto dall’articolo 15, commi 4 e 5, nonché in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3 bis, promuovo­no la formazione di programmi integrati di intervento al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio e ambientale del proprio territorio.

 

2. Il programma integrato di intervento è caratterizzato dalla presenza di almeno due dei seguenti elementi:

a) previsione di una pluralità di destinazioni e di funzio­ni, comprese quelle inerenti alle infrastrutture pub­bliche e di interesse pubblico, alla riqualificazione ambientale, naturalistica e paesaggistica, alla rige­nerazione urbana anche mediante la bonifica dei suoli contaminati;

 

b) compresenza di tipologie e modalità di intervento in­tegrate, anche con riferimento alla realizzazione e al potenziamento delle opere di urbanizzazione prima­ria e secondaria;

 

c) rilevanza territoriale tale da incidere sulla riorganizza­zione dell’ambito urbano.

 

3. Relativamente ad aree di notevole estensione territoria­le, ovvero di particolare rilevanza in rapporto al contesto di riferimento e per gli obiettivi di rigenerazione urbana perse­guiti, i programmi integrati di intervento possono essere carat­terizzati da modalità di progressiva attuazione degli interventi per stralci funzionali o mediante successivi atti di pianifica­zione attuativa di secondo livello e di maggiore dettaglio, nell’ambito dei quali devono essere quantificati gli oneri di urbanizzazione o anche le opere di urbanizzazione e i servizi da realizzare, nonché le relative garanzie, purché l’attuazione parziale sia coerente con l’intera area oggetto di intervento.

 

4. Il programma integrato di intervento può prevedere il concorso di più soggetti operatori e risorse finanziarie, pub­blici e privati.

 

5. I programmi integrati di intervento sono sottoposti a valutazione d’impatto ambientale nei casi previsti dalla vi­gente legislazione statale e regionale.»;

 

v) l’articolo 88 è sostituito dal seguente:

«Art. 88 (Ambiti e obiettivi)

1. Il programma integrato di intervento si attua su aree anche non contigue tra loro, in tutto o in parte edificate o da destinare a nuova edificazione, ivi comprese quelle intercluse o interessate da vincoli espropriativi decaduti e con applicazione dell’indifferenziazione delle destinazioni d’uso di cui all’articolo 51 tra quelle assegnate dallo stru­mento urbanistico all’ambito di intervento, senza applica­zione di alcuna parametrazione percentuale.

 

2. I comuni possono applicare le disposizioni di cui all’ar­ticolo 87, comma 3, e al comma 1 del presente articolo, co­me introdotte dalla legge regionale recante «Misure di sem­plificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esi­stente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 mar­zo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali», anche relativamente ai programmi integrati di intervento già approvati o anche in corso di attuazione alla data di entrata in vigore della stessa legge. A tal fine il soggetto attuatore deposita presso il comune gli elaborati di aggiornamento del programma integrato di intervento, da approvare con deliberazione di giunta comunale. Nel caso di programmi integrati di intervento di interesse regio­nale, a norma dell’articolo 92, comma 5, gli elaborati di ag­giornamento sono preventivamente valutati dal collegio di vigilanza del correlato accordo di programma.

 

3. Esso persegue obiettivi di riqualificazione urbana e ambientale, con particolare riferimento ai centri storici, al­le aree periferiche, nonché agli ambiti di cui all’articolo 8, comma 2, lettera e quinquies).

 

4. Per le aree destinate ad attrezzature connesse alla mobilità, a impianti ferroviari, a servizi e impianti tecnolo­gici, a servizi speciali, di cui sia dimostrata l’effettiva dismis­sione o la non attualità delle previsioni urbanistiche, a fron­te degli obiettivi di riqualificazione urbana e ambientale, il programma integrato di intervento può prevedere indici volumetrici equiparati a quelli previsti per la trasformazio­ne delle aree industriali dismesse, ovvero incentivi ai sensi dell’articolo 11, comma 5, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 90, comma 1. Tali indici devono essere giustifi­cati dal raggiungimento di obiettivi strategici già fissati nel documento di piano o dal documento di inquadramento e dal perseguimento di rilevanti vantaggi per l’interesse pubblico. In particolare, gli interventi da realizzare a norma del presente comma, su aree destinate, in tutto o in parte, ad attrezzature connesse alla mobilità e a impianti ferrovia­ri, sono definiti di rilevanza regionale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 92, commi 4, 5, 6 e 7. In tal caso, il programma integrato di intervento può prevedere, in sede di negozia­zione, a carico del soggetto attuatore, interventi di poten­ziamento della mobilità regionale.

 

5. Il programma integrato di intervento può interessare anche il territorio di più comuni confinanti.»;

 

w) il comma 1 dell’articolo 90 è sostituito dal seguente:

«1. I programmi integrati di intervento garantiscono, a supporto delle funzioni insediate, una dotazione globale di aree o attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o ge­nerale, valutata in base all’analisi dei carichi di utenza che le nuove funzioni inducono sull’insieme delle attrezzature  esistenti nel territorio comunale, in coerenza con quanto sancito dall’articolo 9, comma 4, anche con la presenta­zione, da parte del proponente, di una valutazione econo­mico-finanziaria redatta secondo le modalità e i requisiti di cui all’articolo 43 comma 2 quater. Nelle more dell’appro­vazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 43, comma 2 quater, i comuni possono proce­dere ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge regiona­le recante «Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupe­ro del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il go­verno del territorio) e ad altre leggi regionali.»;

 

x) all’articolo 93 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «Nei casi di realizzazione di interventi di cui all’articolo 87, comma 3, la convenzione deve indicare la durata dello strumento attuativo, anche superiore a 10 anni.»;

 

2) al secondo periodo della lettera a) del comma 1 ter, le parole «non possono essere superiori a tre anni e» sono soppresse;

 

3) alla fine del comma 3 sono aggiunte le seguenti parole «, in conformità a quanto disposto dall’articolo 28, com­ma 6 bis, della l. 1150/1942.».