Art. 25-quater. (Disposizioni per la pianificazione dei comuni di nuova istituzione)

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Art. 25-quater. (Disposizioni per la pianificazione dei comuni di nuova istituzione)

(articolo introdotto dall'art. 1 della legge reg. n. 19 del 2013)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, dall'articolo 9, comma 14, dall'articolo 10, comma 6, dall'articolo 10-bis, comma 2 e dall'articolo 25, comma 1, i PGT e i PRG vigenti nei comuni venuti a fusione o comunque interessati dall'istituzione di nuovi comuni, ai sensi della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali), conservano efficacia fino all'approvazione del PGT relativo all'intero territorio del comune di nuova istituzione e comunque per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva.

 

2. Decorso il termine di cui al comma 1 e fino all'approvazione del PGT, sul territorio del comune di nuova istituzione che non abbia ancora provveduto all'approvazione stessa sono ammessi unicamente gli interventi sugli edifici esistenti, nelle sole tipologie di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), b) e c), nonché gli interventi in esecuzione di piani attuativi approvati e convenzionati entro il medesimo termine, con convenzione non scaduta.

 

3. In caso di istituzione di nuovi comuni, la previsione di cui all'articolo 25-bis, comma 3, trova applicazione alla decorrenza del termine biennale di cui al comma 1.