Art. 26. (Adeguamento dei piani)

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Art. 26. (Adeguamento dei piani)

1. Le province deliberano l’avvio del procedimento di adeguamento dei loro piani territoriali di coordinamento provinciali vigenti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

2. I comuni deliberano l’avvio del procedimento di adeguamento dei loro PRG vigenti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e procedono all’approvazione di tutti gli atti di PGT secondo i principi, i contenuti ed il procedimento stabiliti dalla presente legge.
(comma così modificato dalla legge reg. n. 4 del 2008)

 

3. I comuni deliberano l’avvio del procedimento di approvazione del PGT entro il 15 settembre 2009, dandone immediata comunicazione alla Regione. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale, sentito il comune interessato e accertatane l’inattività, nomina un commissario ad acta che provvede in luogo dell’ente.
(comma così sostituito dall'art. 1 della legge reg. n. 5 del 2009)

 

3 bis. La disposizione di cui all’articolo 13, comma 7-bis, si applica anche ai procedimenti di approvazione del PGT in corso alla data di entrata in vigore della disposizione stessa.
(com a introdotto dall'art. 1 della legge reg. n. 24 del 2007)

 

3 ter. Fatta comunque salva la conclusione, anche agli effetti di variante urbanistica, delle procedure in corso alla data del 31 marzo 2010, per i comuni che alla medesima data non hanno adottato il PGT non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 25, comma 1, ad eccezione del primo periodo, nonché del secondo, limitatamente ai progetti di variante di cui allo sportello unico per le attività produttive; non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 2, 7 e 8-nonies del medesimo articolo 25. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica ai comuni interessati dalle opere essenziali previste dal dossier di candidatura Expo 2015. E’ sempre ammessa l’approvazione, ai sensi della l.r. 23/1997, delle varianti urbanistiche finalizzate alla realizzazione di opere di interesse pubblico, di carattere sanitario, socio-sanitario, assistenziale o sociale, anche in assenza di originaria previsione localizzativa e senza necessità di previa progettazione esecutiva. E’ sempre ammessa altresì l’approvazione di accordi di programma ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (“Programmazione negoziata regionale”) e dei programmi integrati di intervento di cui all’articolo 92, comma 4.
(comma introdotto dall'art. 21 della legge reg. n. 7 del 2010)

 

3 quater. I comuni che alla data del 30 settembre 2011 non hanno adottato il PGT non possono dar corso all’approvazione di piani attuativi del vigente PRG comunque denominati, fatta salva l’approvazione dei piani già adottati alla medesima data.
(comma introdotto dall'art. 12 della legge reg. n. 3 del 2011)

 

3 quinquies. I comuni che alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni transitorie per la pianificazione comunale. Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)' non hanno approvato il PGT non possono in ogni caso dar corso o seguito a procedure di variante al vigente PRG comunque denominate. È sempre ammessa l'approvazione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 2/2003 e dei programmi integrati di intervento di cui all'articolo 92, comma 4, nonché dei progetti di variante di cui allo sportello unico per le attività produttive e delle varianti finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.
(comma introdotto dall'art. 2, comma 4, legge reg. n. 1 del 2013)

 

4. Sino alla loro scadenza convenzionale conservano efficacia e non sono soggetti ad adeguamento i piani attuativi comunque denominati e gli atti di programmazione negoziata vigenti.