<< Clicca per mostrare il sommario >> Navigazione: LR. 12 del 11 marzo 2005 > PARTE II - GESTIONE DEL TERRITORIO > TITOLO I - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SUL TERRITORIO > CAPO II - PERMESSO DI COSTRUIRE > Art. 33. (Trasformazioni soggette a permesso di costruire) |
1. Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono subordinati a permesso di costruire, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 6 del d.P.R. n. 380/2001, nonché dai commi 3 e 3-bis e dall’articolo 41.
(comma così modificato dalla legge reg. n. 4 del 2008, poi dalla legge reg. n. 3 del 2011)
2. (abrogato dalla legge reg. n. 3 del 2011)
3. Per le opere pubbliche dei comuni, la deliberazione di approvazione del progetto, assistita dalla relativa validazione ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni), ha i medesimi effetti del permesso di costruire.
3-bis. Nei casi di realizzazione di bacini idrici per la pesca sportiva, la piscicoltura, l’irrigazione e degli altri bacini idrici assimilabili per morfologia e modalità di esecuzione, l’autorizzazione di cui all’articolo 36, comma 3, della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione delle sostanze minerali di cava) è rilasciata anche ai fini dell’esecuzione dei relativi scavi.
(comma introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2008)
3-ter. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 27 finalizzati alla realizzazione o all'ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono subordinati a permesso di costruire. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, il comune, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 36, provvede alla verifica del limite della distanza da luoghi sensibili previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico).
(comma introdotto dalla legge reg. n. 11 del 2015)
Art. 33 (Regime giuridico degli interventi)
1. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono assoggettati alle seguenti discipline:
a) attività edilizia libera, ovvero senza alcun titolo abilitativo, ai sensi dell’articolo 6 del d.p.r. 380/2001, incluse le opere soggette a preventiva comunicazione di avvio lavori, di cui alla lettera e bis) del comma 1 dello stesso articolo 6;
b) comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), per gli interventi non riconducibili all’attività edilizia libera, non realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e non assoggettati a permesso di costruire, secondo le procedure di cui agli articoli 6 bis e 23 bis, comma 3, del d.p.r. 380/2001;
c) segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nei casi di cui all’articolo 22, commi 1, 2 e 2 bis, del d.p.r. 380/2001, nonché per le demolizioni non seguite da ricostruzione, secondo le procedure di cui all’articolo 19 della legge 241/1990 e all’articolo 23 bis, commi 1 e 2, del d.p.r. 380/2001;
d) segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in alternativa al permesso di costruire, di cui all’articolo 42, nei casi di cui all’articolo 23, comma 01, del d.p.r. 380/2001, nonché per gli interventi di ampliamento;
e) permesso di costruire, nei casi di cui all’articolo 10, comma 1, del d.p.r. 380/2001, nonché in quelli di cui all’articolo 34;
f) permesso di costruire convenzionato ai sensi dell’articolo 28 bis del d.p.r. 380/2001, nei casi previsti all’articolo 14, comma 1 bis, e all’articolo 73 bis, comma 2, nonché in quelli stabiliti dal PGT, previa approvazione della convenzione da parte della Giunta comunale.