Art. 34. (Interventi su beni paesaggistici)

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Art. 34. (Interventi su beni paesaggistici)

1. Per l’esecuzione degli interventi di cui all’articolo 33, comma 1, l’autorizzazione paesaggistica, se di competenza di ente diverso dal comune ai sensi dell’articolo 80, deve essere allegata alla richiesta di permesso di costruire e la procedura di rilascio deve essere conforme al disposto dell’articolo 82.

 

Art. 34 (Interventi soggetti unicamente a permesso di costruire)
 
1. Sono assoggettati unicamente a permesso di costruire:

 
a) la realizzazione di nuovi fabbricati nelle aree destinate all’agricoltura, secondo quanto previsto dagli articoli 49 e 60;
b) gli interventi in deroga di cui agli articoli 40, 40 bis e 40 ter;
c) gli interventi edilizi finalizzati alla realizzazione o all'ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo;
d) gli interventi di cui all’articolo 52, commi 3 bis e 3 ter.
 

 
2. Ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui al comma 1, lettera c), il comune, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 36, provvede alla verifica del limite della distanza da luoghi sensibili previsto all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico).