Art. 41. (Interventi realizzabili mediante denuncia di inizio attività e segnalazione certificata di inizio attività)

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Navigazione:  LR. 12 del 11 marzo 2005 > PARTE II - GESTIONE DEL TERRITORIO > TITOLO I - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SUL TERRITORIO > CAPO III - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ IN ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE >

Art. 41. (Interventi realizzabili mediante denuncia di inizio attività e segnalazione certificata di inizio attività)

(rubrica così sostituita dalla legge reg. n. 4 del 2012)

 

1. Ferma restando l’applicabilità della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nei casi e nei termini previsti dall’articolo 19 della legge 241/1990 e dall’articolo 5, comma 2, lettera c), del d.l. 70/2011, chi ha titolo per presentare istanza di permesso di costruire ha facoltà, alternativamente e per gli stessi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, di inoltrare al comune denuncia di inizio attività, salvo quanto disposto dall'articolo 33, comma 3-ter e dall'articolo 52, commi 3-bis e 3-ter. Gli interventi edificatori nelle aree destinate all’agricoltura sono disciplinati dal Titolo III della Parte II.
(comma così sostituito dalla legge reg. n. 12 del 2006, poi modificato dalla legge reg. n. 4 del 2012, poi modificato dalla legge reg. n. 11 del 2015)
(Non è più attivabile la denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire; si veda la Circolare regionale 20 luglio 2017, n. 10)

 

2. Nel caso di interventi assentiti in forza di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività, è data facoltà all’interessato di presentare comunicazione di eseguita attività sottoscritta da tecnico abilitato, per varianti che non incidano sugli indici urbanistici e sulle volumetrie, che non modifichino la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma dell’edificio e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali comunicazioni costituiscono parte integrante del procedimento relativo al titolo abilitativo dell’intervento principale e possono essere presentate al comune sino alla dichiarazione di ultimazione dei lavori.
(comma così sostituito dalla legge reg. n. 3 del 2011)
(Non è più attivabile la comunicazione di eseguita attività in quanto sostituita dalla SCIA di cui all’art. 22, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001; si veda la Circolare regionale 20 luglio 2017, n. 10)

(abrogato dalla LR 18-2019, art.5, comma 1, lett. i)