<< Clicca per mostrare il sommario >> Navigazione: LR. 12 del 11 marzo 2005 > PARTE II - GESTIONE DEL TERRITORIO > TITOLO I - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SUL TERRITORIO > CAPO III - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ IN ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE > Art. 42. (Disciplina della denuncia di inizio attività) Disciplina della segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire. |
1. Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività segnalazione certificata di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presenta la denuncia segnalazione, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti di pianificazione vigenti ed adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. La denuncia di inizio attività segnalazione certificata di inizio attività è corredata dall’indicazione dell’impresa cui si intende affidare i lavori.
(Non è più attivabile la denuncia di inizio attività segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire; si veda la Circolare regionale 20 luglio 2017, n. 10) fatta comunque salva la possibilità di successiva indicazione prima dell’inizio dei lavori, anche congiuntamente alla comunicazione della data di inizio dei lavori di cui al comma 6.
2. Nel caso in cui siano dovuti oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, il relativo calcolo è allegato alla denuncia di inizio attività segnalazione certificata di inizio attività e il pagamento è effettuato con le modalità previste dalla vigente normativa, fatta comunque salva la possibilità per il comune di richiedere le eventuali integrazioni.
3. La quota relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune entro trenta giorni successivi alla presentazione della denuncia di inizio attività segnalazione certificata di inizio attività fatta salva la facoltà di rateizzazione.
4. Nei casi in cui la realizzazione dell’intervento debba essere preceduta dalla sottoscrizione, da parte dell’interessato, di atti di impegno comunque denominati, l’efficacia della denuncia di inizio attività segnalazione certificata di inizio attività resta sospesa sino all’avvenuta definizione dell’adempimento richiesto, che risulta soddisfatto anche mediante presentazione di atto unilaterale d’obbligo.
5. Nel caso in cui l’intervento comporti una diversa destinazione d’uso, non esclusa dal PGT, in relazione alla quale risulti previsto il conguaglio delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, il dichiarante allega impegnativa, accompagnata da fideiussione bancaria o assicurativa. L’impegnativa indica la superficie delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale da cedere al comune a titolo di conguaglio e l’assunzione dell’obbligo di cedere le aree con la loro identificazione o la loro monetizzazione. La fideiussione garantisce l’obbligo di cessione delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale o il versamento della somma equivalente.
6. I lavori oggetto della denuncia di inizio attività segnalazione certificata di inizio attività devono essere iniziati entro un anno dalla data di efficacia della denuncia stessa ed ultimati entro tre anni dall’inizio dei lavori. La realizzazione della parte di intervento non ultimata nel predetto termine è subordinata a nuova denuncia. L’interessato è tenuto a comunicare immediatamente al comune la data di inizio e di ultimazione dei lavori, secondo le modalità indicate nel regolamento edilizio.
(comma così sostituito dalla legge reg. n. 4 del 2008)
7. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività segnalazione certificata di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia stessa, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
8. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ovvero, laddove costituito, dello sportello unico per l’edilizia, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività:
a) verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione presentata;
b) accerta che l’intervento non rientri nel caso di esclusione previsto dall’articolo 41;
c) verifica la correttezza del calcolo del contributo di costruzione dovuto in relazione all’intervento.
9. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ovvero, laddove costituito, dello sportello unico per l’edilizia, qualora entro il termine sopra indicato di trenta giorni sia riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l’autorità giudiziaria ed il consiglio dell’ordine di appartenenza.
(abrogato dalla LR 18-2019, art.5, comma 1, lett. j-5)
10. Qualora non debba provvedere ai sensi del comma 9 ai sensi del comma 8 il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ovvero, laddove costituito,(soppresso dalla LR 18-2019, art.5, comma 1, lett. j-6) dello sportello unico per l’edilizia, attesta sulla denuncia di inizio attività segnalazione certificata di inizio attività la chiusura del procedimento.
11. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1, qualora riguardino beni culturali o paesaggistici sottoposti a specifica tutela, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative, conformemente, per i beni ambientali, a quanto disposto dall’articolo 82.
12. Ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi della legge 241/1990. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall’esito della conferenza; in caso di esito non favorevole la denuncia è priva di effetti.
(abrogato dalla LR 18-2019, art.5, comma 1, lett. j-7)
13. Qualora la denuncia riguardi un bene sottoposto ad un vincolo la cui tutela competa allo stesso comune, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Qualora tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti. (abrogato dalla LR 18-2019, art.5, comma 1, lett. j-7)
14. Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività segnalazione certificata di inizio attività. Contestualmente allega ricevuta dell’avvenuta presentazione in forma digitale, nei termini e secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, degli elaborati di aggiornamento del data base topografico, di certificazione energetica e della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione, si applica la sanzione di cui all’art. 37, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) (testo A).
(comma così modificato dall'art. 21 della legge reg. n. 7 del 2010)