<< Clicca per mostrare il sommario >> Navigazione: LR. 12 del 11 marzo 2005 > PARTE I - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO > TITOLO II - STRUMENTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO > CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI > Art. 5. (Osservatorio permanente della programmazione territoriale) |
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, costituisce presso la competente Direzione generale l’Osservatorio permanente della programmazione territoriale, al quale partecipano anche rappresentanti degli enti locali. L’Osservatorio, anche con l’utilizzo degli elementi conoscitivi forniti dal SIT di cui all’articolo 3, provvede al monitoraggio delle dinamiche territoriali e alla valutazione degli effetti derivanti dall’attuazione degli strumenti di pianificazione. L'Osservatorio redige una relazione annuale sull'attività svolta relativamente all'applicazione delle norme in materia di governo del territorio, ivi compreso un resoconto sullo stato del consumo di suolo e sui processi di più rilevante trasformazione territoriale dovuti al processo urbanizzativo; la relazione contiene altresì eventuali suggerimenti utili all'aggiornamento legislativo e regolamentare e segnala eventuali questioni inerenti all'attuazione degli strumenti di governo del territorio; la relazione è trasmessa al Consiglio regionale e alla Giunta regionale.
(comma così modificato dall'art. 3, comma 1, legge reg. n. 31 del 2014)
1 bis. L'Osservatorio provvede a monitorare periodicamente il livello di consumo dei suoli e lo stato di inutilizzo di spazi aperti e/o edificati in tutto il territorio lombardo attraverso l'utilizzo degli strumenti conoscitivi di cui all'articolo 3 e del supporto degli enti del sistema regionale. L'attività di monitoraggio viene condotta attraverso l'utilizzo di metodologie di misurazione e rilevamento previste da Regione Lombardia anche grazie al supporto di istituti universitari e centri di ricerca specializzati senza oneri a carico del bilancio regionale.
(comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, legge reg. n. 31 del 2014