<< Clicca per mostrare il sommario >> Navigazione: LR. 12 del 11 marzo 2005 > PARTE II - GESTIONE DEL TERRITORIO > TITOLO II - NORME PER IL GOVERNO DELLE ACQUE E PER LA DIFESA DEL SUOLO NEI SOTTOBACINI IDROGRAFICI DELLA REGIONE LOMBARDIA - PREVENZIONE DEI RISCHI GEOLOGICI, IDROGEOLOGICI E SISMICI > Art. 57. (Componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio) |
1. Ai fini della prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici, nel PGT:
a) il documento di piano contiene la definizione dell’assetto geologico, idrogeologico e sismico comunale sulla base dei criteri ed indirizzi emanati dalla Giunta regionale, sentite le province, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge;
b) il piano delle regole contiene:
1) il recepimento e la verifica di coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni del PTCP e del piano di bacino;
2) l’individuazione delle aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica, secondo i criteri e gli indirizzi di cui alla lettera a), nonché le norme e le prescrizioni a cui le medesime aree sono assoggettate in ordine alle attività di trasformazione territoriale compresa l’indicazione di aree da assoggettare a eventuali piani di demolizione degli insediamenti esistenti, ripristino provvisorio delle condizioni di sicurezza, interventi di rinaturalizzazione dei siti o interventi di trasformazione urbana, PRU o PRUSST.
2. I comuni, anche attraverso intese con i comuni limitrofi, possono individuare nel documento di piano aree da destinare all’ubicazione di alloggi e servizi temporanei finalizzati a fronteggiare situazioni conseguenti ad eventi di carattere calamitoso, ovvero al trasferimento di insediamenti esistenti siti in aree soggette ad elevata pericolosità idrogeologica, individuate nel piano di bacino o da relativi piani stralcio come dissesti attivi, o nei territori delle fasce fluviali classificate all’interno dei limiti di fascia A e B. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana criteri e modalità attuativi delle disposizioni di cui al presente comma, riferiti agli insediamenti che all’atto dell’entrata in vigore della presente legge si trovano in aree soggette ad inedificabilità per effetto delle disposizioni del piano di bacino.