<< Clicca per mostrare il sommario >> Navigazione: LR. 12 del 11 marzo 2005 > PARTE II - GESTIONE DEL TERRITORIO > TITOLO II - NORME PER IL GOVERNO DELLE ACQUE E PER LA DIFESA DEL SUOLO NEI SOTTOBACINI IDROGRAFICI DELLA REGIONE LOMBARDIA - PREVENZIONE DEI RISCHI GEOLOGICI, IDROGEOLOGICI E SISMICI > Art. 58. (Contributi ai comuni e alle province per gli studi geologici, idrogeologici e sismici) |
1. La Regione concede contributi:
a) ai comuni, per la realizzazione degli studi geologici di cui all’articolo 57, nella misura massima del 70 per cento delle spese sostenute; qualora lo studio sia realizzato a livello di bacino idrografico da tutti i comuni appartenenti allo stesso, il contributo può raggiungere il 100 per cento delle spese sostenute;
b) alle province, per gli approfondimenti conoscitivi idrogeologici propedeutici al raggiungimento delle intese di cui all’articolo 56, comma 1, lettera e).
2. I contributi sono erogati sulla base di criteri e indirizzi emanati dalla Giunta regionale entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.