Art. 58. (Contributi ai comuni e alle province per gli studi geologici, idrogeologici e sismici)

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Art. 58. (Contributi ai comuni e alle province per gli studi geologici, idrogeologici e sismici)

1. La Regione concede contributi:

 

a) ai comuni, per la realizzazione degli studi geologici di cui all’articolo 57, nella misura massima del 70 per cento delle spese sostenute; qualora lo studio sia realizzato a livello di bacino idrografico da tutti i comuni appartenenti allo stesso, il contributo può raggiungere il 100 per cento delle spese sostenute;

 
b) alle province, per gli approfondimenti conoscitivi idrogeologici propedeutici al raggiungimento delle intese di cui all’articolo 56, comma 1, lettera e).

 

2. I contributi sono erogati sulla base di criteri e indirizzi emanati dalla Giunta regionale entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.