Art. 74. (Dichiarazione di notevole interesse pubblico di aree ed immobili)

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Art. 74. (Dichiarazione di notevole interesse pubblico di aree ed immobili)

1. La dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni di cui all'articolo 136 del d.lgs. 42/2004 è disposta con deliberazione della Giunta regionale, secondo le procedure indicate dagli articoli 137-140 del predetto decreto legislativo.

 

2. Restano, comunque, salve le competenze attribuite dall’articolo 141 del d.lgs. 42/2004 al Ministero per i beni e le attività culturali.