Art. 75. (Modificazioni e integrazioni degli elenchi dei beni soggetti a tutela)

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Art. 75. (Modificazioni e integrazioni degli elenchi dei beni soggetti a tutela)

1. La Giunta regionale può provvedere, secondo le procedure indicate nell’articolo 74, alla modificazione e all’integrazione dei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emanati ai sensi del medesimo articolo, nonché delle notifiche, degli elenchi e dei provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 dell’articolo 157 del d.lgs. 42/2004.