<< Clicca per mostrare il sommario >> Navigazione: LR. 12 del 11 marzo 2005 > PARTE II - GESTIONE DEL TERRITORIO > TITOLO V - BENI PAESAGGISTICI > CAPO I - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI > Art. 75. (Modificazioni e integrazioni degli elenchi dei beni soggetti a tutela) |
1. La Giunta regionale può provvedere, secondo le procedure indicate nell’articolo 74, alla modificazione e all’integrazione dei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emanati ai sensi del medesimo articolo, nonché delle notifiche, degli elenchi e dei provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 dell’articolo 157 del d.lgs. 42/2004.