Art. 76. (Contenuti paesaggistici del piano territoriale regionale)

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Art. 76. (Contenuti paesaggistici del piano territoriale regionale)

1. Il PTR, nella sua valenza di piano territoriale paesaggistico, individua gli obiettivi e le misure generali di tutela paesaggistica da perseguire nelle diverse parti del territorio regionale, attivando la collaborazione pianificatoria degli enti locali.
(comma così sostituito dalla legge reg. n. 4 del 2008)

 

2. Le prescrizioni attinenti alla tutela del paesaggio contenute nel PTR sono cogenti per gli strumenti di pianificazione dei comuni, delle città metropolitane, delle province e delle aree protette e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti di pianificazione. Il PTR può, altresì, stabilire norme di salvaguardia, finalizzate all’attuazione degli indirizzi e al raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica, applicabili sino all’adeguamento degli strumenti di pianificazione.