Art. 82. (Modalità per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica)

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Art. 82. (Modalità per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica)

(articolo così sostituito dall'art. 12 della legge reg. n. 38 del 2015)

 

1. Gli enti competenti, ai sensi dell'articolo 80, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e all'irrogazione delle sanzioni, provvedono applicando le disposizioni e le procedure di cui al d.lgs. 42/2004 e al d.p.r. 139/2010.

 

2. L'autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace e conserva la sua efficacia per il periodo stabilito dal d.lgs. 42/2004.