<< Clicca per mostrare il sommario >> Navigazione: LR. 12 del 11 marzo 2005 > PARTE II - GESTIONE DEL TERRITORIO > TITOLO V - BENI PAESAGGISTICI > CAPO II - AUTORIZZAZIONI E SANZIONI > Art. 82. (Modalità per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica) |
(articolo così sostituito dall'art. 12 della legge reg. n. 38 del 2015)
1. Gli enti competenti, ai sensi dell'articolo 80, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e all'irrogazione delle sanzioni, provvedono applicando le disposizioni e le procedure di cui al d.lgs. 42/2004 e al d.p.r. 139/2010.
2. L'autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace e conserva la sua efficacia per il periodo stabilito dal d.lgs. 42/2004.