<< Clicca per mostrare il sommario >> Navigazione: LR. 12 del 11 marzo 2005 > PARTE II - GESTIONE DEL TERRITORIO > TITOLO V - BENI PAESAGGISTICI > CAPO II - AUTORIZZAZIONI E SANZIONI > Art. 83. (Sanzioni amministrative a tutela del paesaggio) |
1. L’applicazione della sanzione pecuniaria, prevista dall’articolo 167 del d.lgs. 42/2004, in alternativa alla rimessione in pristino, è obbligatoria anche nell’ipotesi di assenza di danno ambientale e, in tal caso, deve essere quantificata in relazione al profitto conseguito e, comunque, in misura non inferiore all'ottanta per cento del costo teorico di realizzazione delle opere e/o lavori abusivi desumibile dal relativo computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, in ogni caso, con la sanzione minima di cinquecento euro.
(comma così modificato dall'art. 27 della legge reg. n. 17 del 2018)