Art. 84. (Criteri per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici)

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Art. 84. (Criteri per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici)

1. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e alla irrogazione delle sanzioni amministrative si attengono alle disposizioni in merito emanate dalla Giunta regionale.