Art. 11. (Abrogazioni)

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Art. 11. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

 

a) il comma 1 bis dell’articolo 10 e l’articolo 97 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio);

 

b) il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 13 mar­zo 2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico - edilizia);

 

c) l’articolo 33 della legge regionale 8 luglio 2014, n. 19 (Di­sposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali ne­gli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale);

 

d) i commi 1, 2 quater, 7 e 8 dell’articolo 4 e il comma 10 dell’articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato).