Art. 12. (Finanziamenti)

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Art. 12. (Finanziamenti)

1. Per le finalità della presente legge è istituito alla missione 8 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», programma 1 «Urba­nistica e assetto del territorio» - titolo 2 «Spese in conto capitale», dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2019-2021 il fondo regionale «Incentivi per la rigenerazione urba­na» destinato a enti locali e a loro forme associative o organizza­zioni rappresentative per:

 

a) la realizzazione di interventi pubblici, anche mediante con­tribuzione in conto capitale nell’ambito di contratti di parte­nariato pubblico-privato di cui all’articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), funzionali all’avvio di processi di rigenerazione ur­bana e per la redazione dei relativi studi di fattibilità urbani­stica ed economico-finanziaria, riferiti agli ambiti individuati ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera e quinquies), della l.r. 12/2005, con priorità per quelli a carattere sovracomunale;

 

b) le spese di demolizione o messa in sicurezza sostenute per il recupero del patrimonio edilizio dismesso a elevata cri­ticità di cui all’articolo 40 bis della l.r. 12/2005, qualora il comune abbia attivato l’intervento in via sostitutiva.

 

2. La Giunta regionale definisce i criteri di riparto per l’asse­gnazione delle risorse di cui al comma 1, prevedendo premialità per le forme associative tra i comuni.

 

3. Al fine di promuovere il coinvolgimento di soggetti privati, nel rispetto della normativa statale in materia di evidenza pub­blica, negli interventi di rigenerazione urbana, la Regione può:

 

a) istituire o partecipare a uno o più fondi immobiliari;

 

b) istituire un fondo di garanzia per favorire l’accesso al credi­to per il finanziamento degli interventi, anche avvalendosi del supporto della propria società finanziaria;

 

c) ricorrere al cofinanziamento di finanziamenti bancari.

 

4. Agli interventi di cui al presente articolo si applica, ove ne­cessario, quanto previsto all’articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombar­dia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea).