Art. 4. (Recupero del patrimonio edilizio. Modifiche e integrazioni alla l.r. 12/2005)

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Art. 4. (Recupero del patrimonio edilizio. Modifiche e integrazioni alla l.r. 12/2005)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il go­verno del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) dopo l’articolo 40 è inserito il seguente:

«Art. 40 bis (Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità)

 

1. I comuni, con deliberazione consiliare, anche sulla base di segnalazioni motivate e documentate, individuano entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge regionale recante «Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenera­zione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patri­monio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del ter­ritorio) e ad altre leggi regionali» gli immobili di qualsiasi de­stinazione d’uso, dismessi da oltre cinque anni, che causano criticità per uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurez­za, inquinamento, degrado ambientale e urbanistico-edilizio. La disciplina del presente articolo si applica, anche senza la deliberazione di cui sopra, agli immobili già individuati dai comuni come degradati e abbandonati. Le disposizioni di cui al presente articolo, decorsi i termini della deliberazione di cui sopra, si applicano anche agli immobili non individuati dalla medesima, per i quali il proprietario, con perizia asseve­rata giurata, certifichi oltre alla cessazione dell’attività, docu­mentata anche mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a cura della proprietà o del legale rappresentan­te, anche uno o più degli aspetti sopra elencati, mediante prova documentale e/o fotografica. I comuni aventi popola­zione inferiore a 20.000 abitanti, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge regionale recante «Misure di semplificazio­ne e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modi­fiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali», mediante deliberazione del consiglio comunale possono individuare gli ambiti del proprio territorio ai quali non si ap­plicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 10 del presente ar­ticolo, in relazione a motivate ragioni di tutela paesaggistica.

 

2. I comuni, prima delle deliberazioni di cui al comma 1, da aggiornare annualmente, notificano ai sensi del codi­ce di procedura civile ai proprietari degli immobili dismes­si e che causano criticità le ragioni dell’individuazione, di modo che questi, entro 30 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, possano dimostrare, mediante prove do­cumentali, l’assenza dei presupposti per l’inserimento.

 

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in ogni caso:

 

a) agli immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclu­sione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edi­lizi in sanatoria;

 

b) agli immobili situati in aree soggette a vincoli di ine­dificabilità assoluta.  

 

4. La richiesta di piano attuativo, la richiesta di permesso di costruire, la segnalazione certificata di inizio attività, la co­municazione di inizio lavori asseverata o l’istanza di istrutto­ria preliminare funzionale all’ottenimento dei medesimi titoli edilizi devono essere presentati entro tre anni dalla notifica di cui al comma 2. La deliberazione di cui al comma 1 atte­sta l’interesse pubblico al recupero dell’immobile individua­to, anche ai fini del perfezionamento dell’eventuale procedi­mento di deroga ai sensi dell’articolo 40.

 

5. Gli interventi sugli immobili di cui al comma 1 usufrui­scono di un incremento del 20 per cento dei diritti edificatori derivanti dall’applicazione dell’indice di edificabilità massi­mo previsto o, se maggiore di quest’ultimo, della superficie lorda esistente e sono inoltre esentati dall’eventuale obbligo di reperimento di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, a eccezione di quelle aree da reperire all’interno dei comparti edificatori o degli immobili oggetto del presente articolo, già puntualmente individuate all’interno degli strumenti urbanistici e da quelle dovute ai sensi della pianificazione territoriale sovraordina­ta. A tali interventi non si applicano gli incrementi dei diritti edificatori di cui all’articolo 11, comma 5. Nei casi di demo­lizione l’incremento dei diritti edificatori del 20 per cento si applica per un periodo massimo di dieci anni dalla data di individuazione dell’immobile quale dismesso.

 

6. E’ riconosciuto un ulteriore incremento dell’indice di edificabilità massimo previsto dal PGT o rispetto alla super­ficie lorda (SL) esistente del 5 per cento per interventi che assicurino una superficie deimpermeabilizzata e destinata a verde non inferiore all’incremento di SL realizzato, nonché per interventi che conseguano una diminuzione dell’im­pronta al suolo pari ad almeno il 10 per cento. A tal fine pos­sono essere utilizzate anche le superfici situate al di fuori del lotto di intervento, nonché quelle destinate a giardino pen­sile, cosi come regolamentate dalla norma UNI 11235/2007.

 

7. Se il proprietario non provvede entro il termine di cui al comma 4, non può più accedere ai benefici di cui ai com­mi 5 e 6 e il comune lo invita a presentare una proposta di riutilizzo, assegnando un termine da definire in ragione del­la complessità della situazione riscontrata, e comunque non inferiore a mesi quattro e non superiore a mesi dodici.

 

8. Decorso il termine di cui al comma 7 senza presenta­zione delle richieste o dei titoli di cui al comma 4, il comune ingiunge al proprietario la demolizione dell’edificio o degli edifici interessati o, in alternativa, i necessari interventi di re­cupero e/o messa in sicurezza degli immobili, da effettuar­si entro un anno. La demolizione effettuata dalla proprietà determina il diritto ad un quantitativo di diritti edificatori pa­ri alla superficie lorda dell’edificio demolito fino all’indice di edificabilità previsto per l’area. I diritti edificatori gene­rati dalla demolizione edilizia possono sempre essere pe­requati e confluiscono nel registro delle cessioni dei diritti edificatori di cui all’articolo 11, comma 4.

 

9. Decorso infruttuosamente il termine di cui al com­ma 8, il comune provvede in via sostitutiva, con obbligo di rimborso delle relative spese a carico della proprietà, cui è riconosciuta la SL esistente fino all’indice di edificabilità previsto dallo strumento urbanistico.

 

10. Tutti gli interventi di rigenerazione degli immobili di cui al presente articolo sono realizzati in deroga alle nor­me quantitative, morfologiche, sulle tipologie di intervento, sulle distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati e ai regolamenti edilizi, fatte salve le nor­me statali e quelle sui requisiti igienico-sanitari.

 

11. Per gli immobili di proprietà degli enti pubblici, si ap­plicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 a condizione che, entro tre anni dalla individuazione di cui al comma 1, gli enti proprietari approvino il progetto di rigenerazione ovvero avviino le procedure per la messa all’asta, l’aliena­zione o il conferimento a un fondo.»;

 

b) dopo l’articolo 40 bis è inserito il seguente:

«Art. 40 ter (Recupero degli edifici rurali dismessi o abbandonati)

1. Il recupero degli edifici rurali dismessi o abbandonati costituisce attività di pubblico interesse ai fini dell’applica­zione della deroga alle previsioni dei piani urbanistici ge­nerali dei comuni di cui all’articolo 40. Per tali interventi di recupero è, altresì, attribuita facoltà di deroga anche alleprevisioni dei piani territoriali degli enti sovracomunali, se­condo quanto disposto dal comma 4.

 

2. Gli edifici rurali dismessi o abbandonati dall’uso agri­colo ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge re­gionale recante «Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recu­pero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazio­ni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il go­verno del territorio) e ad altre leggi regionali», individuati nei PGT ai sensi degli articoli 10, comma 4, lettera a), numero 3), e 10 bis, comma 8, lettera a), numero 2), ovvero median­te perizia che asseveri lo stato di dismissione o abbandono da almeno tre anni, presentata al comune dall’avente titolo unitamente all’istanza di intervento edilizio, possono essere oggetto di recupero e di uso anche diverso da quello agri­colo, nel rispetto dei caratteri dell’architettura e del paesag­gio rurale, purché non siano stati realizzati in assenza di titolo abilitativo, se prescritto dalla legislazione o regolamentazio­ne allora vigente, e non siano collocati in aree comprese in ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica, di cui agli articoli 10 e 10 bis. L’intervento di recupero non deve costitu­ire interferenza con l’attività agricola in essere.

 

3. Per l’esecuzione degli interventi di cui al presente ar­ticolo, la deliberazione del Consiglio comunale assunta ai sensi dell’articolo 40 determina, con esclusione della nuo­va costruzione, la qualificazione edilizia dell’intervento, la sua entità con il limite, per gli ampliamenti, del 20 per cento della superficie lorda esistente, la destinazione d’uso con esclusione di quelle produttivo-industriali e commerciali, a eccezione degli esercizi di vicinato, e le relative dotazioni urbanistiche. Tale deliberazione attesta, altresì, la compati­bilità del recupero con il contesto agricolo dei luoghi.

 

4. Nel caso in cui l’intervento di recupero edilizio sia as­soggettato anche a previsioni impeditive dello stesso, con­tenute in piani territoriali di enti sovracomunali, l’efficacia della deliberazione comunale di cui al comma 3 è subor­dinata all’assunzione di una deliberazione derogatoria del piano territoriale da parte dell’organo dell’ente sovraco­munale competente alla sua approvazione.

 

5. Agli interventi di recupero edilizio di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al Titolo III della Parte II della presente legge, nonché le previsioni di cui all’articolo 40 bis. Per i medesimi interventi, i contributi di costruzione di cui al Titolo I, Capo IV, della Parte II della presente legge sono ridotti del 50 per cento e a essi non si applicano le ulteriori riduzioni previste dalla presente leg­ge. Qualora la destinazione d’uso dell’edificio recuperato ai sensi del presente articolo sia agricola, il predetto contri­buto di costruzione non è dovuto.»;

 

c) dopo il comma 2 ter dell’articolo 43, sono aggiunti i seguenti:

 

2 quater.

Negli ambiti della rigenerazione ai sensi dell’ar­ticolo 8, comma 2, lettera e quinquies), in cui vengano pre­visti interventi di ristrutturazione urbanistica, il contributo di costruzione di cui al comma 1 è ridotto del 50 per cento, salva la facoltà per i comuni di prevedere ulteriori riduzioni. Nei casi in cui il relativo titolo abilitativo preveda un conven­zionamento il comune può sempre rimodulare in aumento o in riduzione il contributo di costruzione sulla base di una valutazione economico-finanziaria a supporto della quan­tificazione del valore economico delle trasformazioni urba­nistiche e degli investimenti a esse collegati. La Giunta re­gionale individua le modalità e i requisiti per l’elaborazione della valutazione economico-finanziaria degli interventi.

 

2 quinquies.

La Giunta regionale definisce criteri per la riduzione degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione con deliberazione, da approvare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge regionale recan­te «Misure di semplificazione e incentivazione per la rige­nerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali», previa informativa alla competente commissione consiliare, che attribuisce ai comuni la facoltà di modulare tale riduzione, per gli inter­venti sul patrimonio edilizio esistente che perseguano una o più delle seguenti finalità:

 

a) promozione dell’efficientamento energetico;

 

b) aumento della sicurezza delle costruzioni relativa­mente al rischio sismico e riduzione della vulnerabili­tà rispetto alle esondazioni;

 

c) demolizione o delocalizzazione di edifici in aree a ri­schio idraulico e idrogeologico, anche comportanti la riqualificazione degli ambiti fluviali;

 

d) rispetto del principio di invarianza idraulica e idrolo­gica, gestione sostenibile delle acque meteoriche, risparmio idrico, conseguimento del drenaggio ur­bano sostenibile;

 

e) riqualificazione ambientale e paesaggistica, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito per la realizzazione di un ecosistema urba­no sostenibile, anche in attuazione della Rete Verde e della Rete Ecologica;

 

f) tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico ai sensi del d.lgs. 42/2004;

 

g) demolizione di opere edilizie incongrue, identificate nel PGT ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della l.r. 31/2014;

 

h) realizzazione di interventi destinati alla mobilità col­lettiva, all’interscambio modale, alla ciclabilità e alle relative opere di accessibilità, nonché di riqualifica­zione della rete infrastrutturale per la mobilità;

 

i) conferimento di rifiuti, derivanti da demolizione selet­tiva, a impianti di recupero e utilizzo di materiali deri­vanti da operazioni di recupero di rifiuti;

 

j) bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, in alter­nativa allo scomputo ai sensi del comma 4 dell’ar­ticolo 44, nel caso in cui gli interventi di deconta­minazione vengano effettuati dal soggetto non responsabile della contaminazione;

 

k) l’utilizzo, anche relativamente alle eventuali opera­zioni di bonifica, di metodiche, protocolli e tecnolo­gie innovative per il tracciamento dei rifiuti e dei sot­toprodotti di cantiere, nonché l’assunzione di sistemi interni di valutazione dei subappaltatori e meccani­smi di sicurezza sul lavoro.

 

2 sexies.

E’ prevista una maggiorazione percentuale del contributo relativo al costo di costruzione di cui all’articolo 16, comma 3, d.p.r. 380/2001 (Testo A) così determinata:

a) .entro un minimo del trenta ed un massimo del qua­ranta per cento, determinata dai comuni, per gli in­terventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto non ricompresi nel tessuto urbano consolidato;

 

b) pari al venti per cento, per gli interventi che consu­mano suolo agricolo nello stato di fatto all’interno del tessuto urbano consolidato;

 

c) pari al cinquanta per cento per gli interventi di lo­gistica o autotrasporto non incidenti sulle aree di rigenerazione;

 

d) gli importi di cui alle lettere a), b) e c) sono da desti­nare obbligatoriamente alla realizzazione di misure compensative di riqualificazione urbana e territo­riale; tali interventi possono essere realizzati anche dall’operatore, in accordo con il comune.»;

 

d) alla fine del comma 4 dell’articolo 44 è aggiunto il seguen­te periodo: «, interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente e interventi di gestione sostenibile delle ac­que meteoriche.»;

 

e) il comma 8 dell’articolo 44 è sostituito dal seguente:

«8. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per quelli di demolizione e ricostruzione, anche con diversa sa­goma, o anche per quelli di ampliamento mediante utilizzo di premialità dei diritti edificatori, gli oneri di urbanizzazione, se dovuti, sono riferiti alla volumetria o alla superficie interes­sate dall’intervento, a seconda che si tratti rispettivamente di edifici a destinazione residenziale o diversa dalla residen­za; gli oneri di urbanizzazione sono quelli stabiliti per gli in­terventi di nuova costruzione, ridotti del sessanta per cento, salva la facoltà per i comuni di deliberare ulteriori riduzioni.»;

 

f) i commi 9, 10, 10 bis, 12, 13 e 18 dell’articolo 44 sono abrogati;

 

g) dopo il comma 1 dell’articolo 46 è aggiunto il seguente:

«1 bis. Nel caso in cui la realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale prevista in convenzione non sia correlata alla necessità di garantire il reperimento della dotazione di cui all’articolo 9 e l’appron­tamento delle opere e delle infrastrutture sia totalmente aggiuntivo rispetto al fabbisogno generato dalle funzioni in previsione, è ammessa la possibilità di dedurre gli impor­ti di dette opere o attrezzature a compensazione del contri­buto afferente il costo di costruzione di cui all’articolo 48.»;

 

h) al comma 6 dell’articolo 48, le parole «non comportanti» sono sostituite dalle seguenti: «anche comportanti» e le parole «non può superare il valore» sono sostituite dalle se­guenti: «non può superare il 50 per cento del valore»;

 

i) all’articolo 51 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Costituisce destinazione d’uso urbanistica di un’a­rea la funzione o il complesso di funzioni ammesse da­gli strumenti di pianificazione. E’ principale la destinazio­ne d’uso qualificante; è complementare o accessoria o compatibile qualsiasi ulteriore destinazione d’uso che integri o renda possibile la destinazione d’uso principa­le o sia prevista dallo strumento urbanistico generale a titolo di pertinenza o custodia. In particolare, sono sem­pre considerate tra loro urbanisticamente compatibili, anche in deroga a eventuali prescrizioni o limitazioni poste dal PGT, le destinazioni residenziale, commerciale di vicinato e artigianale di servizio, nonché le destina­zioni direzionale e per strutture ricettive fino a 500 mq di superficie lorda. Le destinazioni principali, complemen­tari, accessorie o compatibili, come sopra definite, pos­sono coesistere senza limitazioni percentuali ed è sem­pre ammesso il passaggio dall’una all’altra, nel rispetto del presente articolo, salvo quelle eventualmente esclu­se dal PGT. Nella superficie urbanizzata, come definita nel PTR, all’interno delle categorie di cui all’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001 è comunque sempre ammessa la modifica di destinazione d’uso, anche in deroga alle indicazioni del PGT, e la stessa non è assoggettata al re­perimento di aree per servizi e di interesse generale. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si appli­cano alle destinazioni esplicitamente escluse dal PGT, nonché alle attività di logistica o autotrasporto incidenti su una superficie territoriale superiore a 5.000 mq, alle grandi strutture di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, com­ma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e alle attività insalubri ai sensi del decreto del Ministro alla sanità 5 settembre 1994 (Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie), le cui destinazioni d’uso devono sempre essere oggetto di specifica previsione negli atti del PGT.»;

 

2) dopo il comma 1 bis è aggiunto il seguente:

«1 ter.

Negli ambiti di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e ter), il cambio di destinazione d’uso finalizzato all’esercizio di attività commerciali di vicinato e artigia­nali di servizio è sempre consentito, anche in deroga alle destinazioni urbanistiche stabilite dal PGT, a titolo gratuito e non è assoggettato al reperimento di aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico.»;

 

3) alla fine del comma 4 sono aggiunte le seguenti paro­le: «, potendo dunque soltanto pretendere la dotazione di aree corrispondente al dimostrato incremento di fab­bisogno delle stesse.»;

 

j) dopo l’articolo 51 è inserito il seguente:

«Art. 51 bis (Usi temporanei)

1. Allo scopo di attivare processi di recupero e valorizza­zione di aree ed edifici dismessi, inutilizzati o sottoutilizzati, mediante la realizzazione di iniziative economiche, sociali e culturali, il comune può consentire, previa stipula di apposi­ta convenzione, l’utilizzazione temporanea di tali aree, edifi­ci, o parti di essi, anche per usi, comunque previsti dalla nor­mativa statale, in deroga al vigente strumento urbanistico.

 

2. L’uso temporaneo può riguardare sia edifici pubblici, concessi in comodato per la realizzazione di iniziative di ri­levante interesse pubblico, sia immobili privati.

 

3. L’uso temporaneo è consentito, previo rispetto dei re­quisiti igienico sanitari, ambientali e di sicurezza, che può sempre essere assicurato sia con opere edilizie sia me­diante l’installazione di impianti e attrezzature tecnologi­che, e purché non comprometta le finalità perseguite dalle destinazioni funzionali previste dal PGT, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, proroga­bili di altri due. Qualora connesso a opere edilizie, le stesse sono assentite mediante titolo abilitativo edilizio rilasciato nel rispetto delle norme e dello strumento urbanistico vi­gente, salvo il diverso uso.

 

4. L’uso temporaneo non comporta la corresponsione da parte del richiedente di aree per servizi, non compor­ta il mutamento di destinazione d’uso delle unità immo­biliari e non è soggetto alle disposizioni di cui all’articolo 51. Il comune nella convenzione può comunque definire le eventuali opere di urbanizzazione minime necessarie e indispensabili all’uso temporaneo proposto. Nell’ipotesi in cui le opere di cui al precedente periodo siano anche fun­zionali al successivo intervento di sviluppo di rigenerazione dell’area, il costo di tali opere può essere scomputato dagli oneri di urbanizzazione dovuti per lo stesso intervento.

 

5. Sono fatte salve le indicazioni di legge, nonché quel­le contenute nei piani territoriali di coordinamento (PTC) dei parchi e delle Riserve naturali regionali, previste per gli immobili e gli ambiti assoggettati a tutela ai sensi degli arti­coli 136 e 142 del d.lgs. 42/2004, e per gli immobili di valore monumentale.

 

6. E’ in ogni caso esclusa l’utilizzazione temporanea di area ed edifici, o parti di essi, come attrezzature religiose e sale giochi, sale scommesse e sale bingo.»;

 

k) al comma 1 bis dell’articolo 103 le parole «derogabile all’interno di piani attuativi» sono sostituite dalle seguenti: «derogabile tra fabbricati inseriti all’interno di piani attua­tivi e di ambiti con previsioni planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario.».